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Circolare numero 28 del 14-2-2005.htm

  
Legge 3 dicembre 2004 n. 291, art. 1 bis.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 14 Febbraio 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  28

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ail

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 3 dicembre 2004 n. 291, art. 1 bis.

 

SOMMARIO:

Estensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e del trattamento di mobilità al  personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.

 

 

 

PREMESSA

La legge 3 dicembre 2004 n. 291 ha convertito il decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249 recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

La principale novità in tema di ammortizzatori sociali contenuta nella legge di conversione è rappresentata dall’art. 1 bis (allegato 1 ) che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2005, l’estensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e del trattamento di mobilità al  personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.

Infatti, la citata norma ha previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali possa concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per 24 mesi. I dipendenti delle suddette imprese, inoltre, a partire dal 1 gennaio 2005 possono essere ammessi al trattamento di mobilità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

 

IMPRESE DESTINATARIE E OBBLIGO CONTRIBUTIVO

 

Occorre precisare che la disposizione dall’art. 1 bis, della legge n. 291/2004, in   quanto finalizzata a fronteggiare la situazione di crisi che ha investito, in generale, il settore del trasporto aereo, anche a livello internazionale, trova applicazione, a partire dal 1 gennaio 2005, nei confronti delle imprese che svolgono attività di navigazione aerea (vettori aerei) che hanno alle proprie dipendenze personale navigante, iscritto al fondo volo, e personale impiegato nella gestione delle attività di terra connesse al traffico aereo.

La norma, inoltre, si applica anche nei confronti delle società costituite  a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione delle suddette imprese di navigazione aerea. Si tratta di società costituite per lo svolgimento di attività ausiliarie che, in genere, gestiscono le attività di terra quali la movimentazione di bagagli, di merci etc.

A decorrere dal 1 gennaio 2005, le imprese sopra individuate sono tenute al versamento della contribuzione prevista dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria (0,90%) e di mobilità (0,30%) indipendentemente dal limite dimensionale di più 15 dipendenti.

In caso di ammissione al trattamento di cigs sarà, inoltre, dovuto il contributo addizionale nella misura pari al 4,50% o al 3,00% sulle integrazioni effettivamente corrisposte, rispettivamente per le imprese con più 50 o fino a  50 dipendenti, da versare contestualmente alle operazioni di conguaglio relative alle integrazioni stesse.

Qualora, invece, le imprese sopra individuate attivino procedure per la  collocazione in mobilità del personale, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n.223, le stesse saranno tenute al versamento della tassa di ingresso di cui all’art.5, comma 4, della citata legge.

Le suddette imprese continueranno ad essere escluse, unitamente a tutte le altre imprese la cui attività si svolga in rapporto di ausiliarietà nei confronti di quelle di navigazione aerea,  dall’obbligo della contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all’art. 3, del D.Lg. C.P.S. 12 agosto 1947, n.869. (vedi nota 1)

 

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

 

Le aziende rientranti nel campo di applicazione dell’art.1 bis della legge n. 291/2004 dovranno essere contraddistinte tempestivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dal codice di autorizzazione “2X” che, a partire dalla medesima data, avrà il significato di “azienda destinataria della normativa di cui all’art.1 bis della legge n.291/2004 tenuta al versamento, dal 1 gennaio 2005, della contribuzione cigs e mobilità”. (vedi nota 2)

Il predetto codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a tutte le posizioni aziendali dei vettori aerei classificate con c.s.c. 1.15.04. - Istat 62.10 o 62.20 -   e, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 1), a tutte le posizioni aziendali classificate con c.s.c. 1.15.05 o c.s.c. 1.15.06 – Istat 63.11.1 e 63.23.0- collegate o derivate da quelle di un vettore aereo.

Queste ultime, classificate con c.s.c 1.15.05 o con c.s.c. 1.15.06 continueranno ad essere contrassegnate, come precisato al precedente punto 1), dal c.a. “1D” che in presenza del codice “2X” assumerà il significato di esclusione dalla sola contribuzione per la cassa integrazione salariale ordinaria.

 

ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO

 

Le aziende che, ai sensi della normativa in esame, sono soggette , con effetto dal 1° gennaio 2005, all’obbligo del versamento della contribuzione per cigs e mobilità provvederanno, con la  medesima decorrenza, ad esporre le suddette contribuzioni, unitamente alle altre contribuzioni dovute, in corrispondenza dei codici qualifica.

Qualora le aziende non abbiano provveduto al versamento della contribuzione per Cigs e mobilità, a partire dal mese di gennaio 2005, le stesse potranno provvedere a regolarizzare la citata contribuzione, in base alla delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7.10.1993, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare senza addebito di somme aggiuntive ed interessi (vedi nota 3).

A tal fine, per  il versamento della contribuzione pregressa i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- per l’esposizione della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello DM10/2 il già previsto codice "M210";

- per l’esposizione della contribuzione di  mobilità,  utilizzeranno nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice "M211".

In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nel campo "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

 

                                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco

 

 

nota 1) circolare n. 701 R.C.V. del 5 ottobre 1981

nota 2) per il precedente significato del codice autorizzazione “2X” si rinvia alla circolare n.40/2004. Pertanto, le u.d.p. aziende con dipendenti dovranno aggiornare l’archivio aziende provvedendo all’apposizione del termine di validità (31/12/1996) dello stesso.

nota 3) Il comma 13, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001, punto 1.6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

Legge 3 dicembre 2004, n.291 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali" (G.U. n.285 del 4 dicembre 2004)

 

omissis

Art. 1-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

omissis